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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA
Bollettino Ufficiale n. 182 del 5 dicembre 2003

 
INDICE


CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza


CAPO II - PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa
Art. 4 - Politiche e interventi regionali
Art. 5 - Interventi di rilievo locale
Art. 6 - Interventi di rilievo regionale
Art. 7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"
Art. 8 - Utilizzazione del volontariato
Art. 9 - Referenti per la sicurezza
Art. 10 - Istituti di vigilanza privata


CAPO III - POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Art. 11 - Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
Art. 12 - Funzioni della Regione
Art. 13 - Comitato tecnico di polizia locale
Art. 14 - Corpo di polizia locale
Art. 15 - Contributi regionali
Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale
Art 18 - Formazione della polizia locale
Art. 19 - Segni distintivi


CAPO IV - NORME FINANZIARIE
Art. 20 - Copertura finanziaria


CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI
Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 - Disapplicazione di norme statali
Art. 23 - Abrogazioni


CAPO I


Principi generali

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in conformità con l´articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione,
disciplina l´esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di
un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all´articolo 118, comma primo della Costituzione, l´esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di
adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla
Regione, d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l´esercizio delle funzioni di indirizzo e
di raccomandazione tecnica di cui all´articolo 12.
Art. 2
Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
1. Ai fini dell´attuazione dell´articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di
un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza
nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e
inciviltà diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l´educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi
che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell´emarginazione sociale, con
particolare riferimento alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché
al contrasto della recidiva nei comportamenti criminosi;
b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
(Norme in materia di riqualificazione urbana);
c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare riferimento alla legge regionale
26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali);
d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45
(Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), parte
terza, titolo VI, capo VIII;
e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme
in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e
al tempo libero), titolo II, e alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per
la sicurezza dei trasporti);
f) di sicurezza ambientale;
g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte dal Comitato
regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui
all´articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in materia di sicurezza e di salute
dei lavoratori durante il lavoro);
h) di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall´agenzia regionale per la prevenzione
e l´ambiente, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri
stradali.4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del
sistema integrato di sicurezza.


CAPO II


PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA


Art. 3
Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa
1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all´articolo 118, comma terzo, della Costituzione,
la Regione:
a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei
caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli accordi d´intesa con i Comuni
interessati;
c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al
processo di individuazione delle priorità d´azione nell´ambito degli accordi di cui al presente articolo,
quale strumento di politiche concertate e i ntegrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà
e disordine urbano diffusi;
b) la gestione integrata del controllo del territorio e de gli interventi di emergenza nel cam po sociale,
sanitario, della mobilità e della sicurezza;
c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell´attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche
mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l´azione coordinata di più soggetti pubblici,
fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui
minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti
culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di
competenza regionale;
f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché
agli operatori sociali.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il presidente della
Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei Comuni
capoluogo, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai presidenti delle
Province. Alla conferenza sono invitati, d´intesa con l´autorità di pubblica sicurezza che svolge
funzioni di coordinamento per l´Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle
autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell´interno del 10 ottobre 2002.


Art. 4
Politiche e interventi regionali
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:
a) promuove e stipula intese istituzio nali di programma, accordi di programma e altri accordi di
collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed
organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo

Art. 5
Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle
Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all´articolo
2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai
registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio
1993, n. 26) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della
prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese
di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento
dell´importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non
superiore all´ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla
Giunta regionale, nel rispetto dell´articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001.


Art. 6
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli
interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all´articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese
di investimento che per spese correnti
2. La Regione promuove, d´intesa con i soggetti di cui all´articolo 5, comma 1, la realizzazione di
progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine
urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di
interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti
locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione
degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le
amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di
progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse,
secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i
progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello
spazio urbano, l´illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la
riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l´animazione dello spazio pubblico, l´integrazione
sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l´integrazione
operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.


Art. 7
Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla
fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed
altri soggetti pubblici o privati;
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4,
sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell´attività svolta dalla fondazione.4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di
polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale
ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La
fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del
Comune di residenza della vittima stessa. L´intervento della fondazione è volto a limitare,
nell´immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio
personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non
può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso
e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia
accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni
pubbliche interessate.
5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal
presidente della Giunta regionale ovvero dall´assessore competente per materia appositamente
delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della
fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l´entità della partecipazione alla costituzione
del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzi
onamento e per lo svolgimento dell e relative attività. L´importo del contributo è determinato
nell´ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.


Art. 8
Utilizzazione del volontariato
1. L´utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto
dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Leggequadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio,
aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine
di promuovere l´educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il
dialogo tra le persone, l´integrazione e l´inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle
associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile
della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti
a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali,
ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla
Giunta regionale;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole
finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a
condizione che dette associazioni non prevedano nell´accesso e nei propri fini forme di
discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l´adeguata uniformità sul territorio regionale, approva,
d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli E nti locali relative
all´utilizzo di volontari.


Art. 9

Referenti per la sicurezza
1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste al comma 5
l´individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in
particolare nel settore dell´intratt eni mento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente
dipendenti secondo la legislazione vigente.
2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all´ordinato svolgimento delle attività d´impresa, alla
prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e nazionali in
relazione alle rispettive competenze.
3. L´esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al possesso di specifica
autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché dei seguenti requisiti:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali,
ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta
regionale.
4. L´autorizzazione è richiesta congiuntamente dall´interessato e dal datore di lavoro. Il Comune
informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l´adeguata uniformità sul territorio regionale, approva,
d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle
modalità di autorizzazione all´esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal
presente articolo.


Art. 10
Istituti di vigilanza privata
1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato
per l´esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone,
possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell´esercizio delle funzioni di polizia locale,
a condizione che essi:
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte
dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;
b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile
della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l´adeguata uniformità sul territorio regionale, approva,
d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative all´utilizzo di
istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.
 

CAPO III


POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE


Art. 11
Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
1. Il presente capo disciplina l´esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella
Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall´articolo 117, comma secondo, lettera
h) della Costituzione.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall´articolo 159, comma 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate
dall´insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.3. I Comuni esercitano, ai sensi dell´articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia
amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi
di polizia municipale.
4. Le Province, per l´esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite
dall´articolo 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle
esigenze di adeguatezza nell´esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non
consentono l´istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all´articolo
21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati
in servizi comunali.


Art. 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l´unitarietà delle funzioni ai sensi dell´articolo 118, comma primo
della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento,
indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all´attività operativa, alla formazione e
all´aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia
di:
a) sistema informativo della polizia locale;
b) criteri e sistemi di selezione per l´accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti
locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai
rispettivi enti di gestione;
d) modulistica uniforme relativa all´esercizio delle funzioni, nonch&eacu te; altri strumenti per il mi
glioramento del rapporto con i cittadini.
3. La Giunta regionale d´intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del
comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all´organizzazione delle
attività, al reclutamento del personale, all´interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e
strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal
fine la Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di polizia locale di cui
all´articolo 18, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.
4. La Regione promuove l´attivazione di un numero telefonico unico per l´accesso alla polizia
municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.


Art. 13
Comitato tecnico di polizia locale
1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione
del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.
3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
a) dall´assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali;d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o
intercomunali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto,
non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i
compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le
materie di cui all´articolo 2, comma 3.


Art. 14
Corpo di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere
intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il
territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine
di garantire l´ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di
rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all´articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amm ini strativa commerciale
e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio
irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia
giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della
sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regol a menti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l´ordinato
svolgimento delle seguenti attività:
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il
controllo sui tributi di competenza
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese
il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle
attività di polizia stradale.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere
intercomunale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell´anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a
tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l´organizzazione e l´integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve coincidere, di norma, con
l´ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire livello di
gestione associata sovracomunale ai sensi dell´articolo 19 di detta legge, mediante convenzione che
individua il sindaco o il presidente di cui all´articolo 17, comma 1. La convenzione per la gestione in
forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell´Associazione intercomunale, ovvero
per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all´Unione, deve necessariamente prevedere:
a) l´attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di
indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell´espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all´esercizio delle funzioni in forma
associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di
tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono
possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di
polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di
servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di
polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della
popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza
periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L´atto della Giunta regionale
che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al
comma 5, lettera b).


Art. 15
Contributi regionali
1. La Regione conced e contributi agli Enti locali e loro associazioni per:
a) la promozione e l´istituzione dei corpi di polizia locale di cui all´articolo 14;
b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per
quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell´articolo 14.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta
regionale, nel rispetto dell´articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di
specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute
ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di
cui alla lettera b).
3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di
personale.


Art. 16
Figure professionali e struttura della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto
salvo l´inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale
si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell´ente, con qualifica
di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.
2. Ai sensi dell´articolo 117, comma sesto della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale,
anche con riferimento ai contenuti di cui all´articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un
conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell´Associazione intercomunale.
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un´adeguata formazione iniziale
specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.
L´esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi
dell´articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la
struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi
fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.
5. L´ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi
intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste
dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente a svolgere attività e
compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull´intero territorio regionale, salvo
quando il regolamento dell´Ente locale preveda diversamente per particolari attività.
8. Nel territorio regionale, l´operatore di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di
propria competenza fuori dall´ambito territoriale dell´Ente di appartenenza, svolge comunque le
proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per
la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell´intervento degli organi
ordinariamente competenti.


Art. 17
Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell´addestramento,
della disciplina e dell´impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco
o al presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al presidente della forma associativa, o
suo delegato. È inoltre responsabile dell´attuazione delle intese di cui all´articolo 3, nelle materie di
propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o l´assessore da essi delegato,
oppure il presidente dell´organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.
3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con
riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell´ente di appartenenza. Salva diversa
disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste la
qualifica apicale nell´ambito del Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista
dal r egol amento o dalla convenzione della forma associata.
4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli
organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell´inquadramento nell´organico dell´Unione. I
rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola
l´associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti
gli appartenenti al corpo intercomunale.


Art 18
Formazione della polizia locale
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai
sensi dell´articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l´uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l´arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell´istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa
specifica per l´accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l´aggiornamento e la
riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione
universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a
disposizione di apposite attrezzature.2. L´offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali
consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure
professionali della polizia locale di cui all´articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta
regionale ai sensi dell´articolo 12, comma 2, lettera b).


Art. 19
Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall´articolo 6, comma 2, punto 4,
secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull´ordinamento della polizia
municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle
uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e
le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l´eventuale termine stabilito per
l´adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia
locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari
esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da
quelli delle forze dell´ordine e dell´esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell´abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che
collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati,
devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di
cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione
nell´ambito delle convenzioni che regolano l´attività delle associazioni.


CAPO IV


NORME FINANZIARIE


Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall´attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche
alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie o mediante l´istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall´articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
 

CAPO V


NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI


Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. I corpi di polizi a locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31
dicembre 2007. I servizi già preesistenti all´entrata in vigore della presente legge svolgono le
funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell´ente di appartenenza. Dopo il 31
dicembre 2007 i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono
costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di
grado già assegnati e l´applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
2. L´assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al
raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non
inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.
3. Entro un anno dall´entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i
regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le
disposizioni in essa contenute. L´adeguamento del regolamento e l´istituzione del corpo è condizione
per l´accesso ai finanziamenti di cui all´articolo 15, comma 1, lettera b).4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all´articolo 14 e sul
loro funzionamento.
5 La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall´entrata in vigore della presente legge gli standard
di cui all´articolo 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base delle risultanze del
monitoraggio di cui al comma 4.
6. Ai procedimenti in corso all´entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, parte terza, titolo VIII.
7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell´articolo 231, comma 1 della
legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola specializzata ai sensi dell´articolo 18, fino a diversa
attuazione.
8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell´articolo 19, restano in vigore i
segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della legge regionale 22
gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile
1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia
locale"), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per
la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all´Allegato
C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del
grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla
polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde
chiaro.
9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere
all´applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all´articolo 18 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l´etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).


Art. 22
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell´entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986,
n. 65 (Legge-quadro sull´ordinamento della polizia municipale):
a) articolo 1, comma 2;
b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
d) articolo 7;
e) articolo 9, comma 1;
f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.


Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale);
b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la
sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all´Allegato C)
della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).
Note
1 . (Si riporta di seguito il testo dell´art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:Art. 55 Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserv e naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul
territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco
avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall´articolo 12, comma 2, lettera c),
della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della
Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono
l´accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del
Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
4. La sorv eglianza ter ritoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale
di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
competenti in base alla legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di
competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere
inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti
provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano
riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato
dall´articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta
altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)