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PROGR. N. 279/2005 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 


Questo giorno di LUNEDI' 14 (QUATTORDICI ) del mese di FEBBRAIO dell' anno 2005 (DUEMILACINQUE) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) DELBONO FLAVIO - Presidente
2) BARBIERI MARCO - Assessore
3) BASTICO MARIANGELA - Assessore
4) BISSONI GIOVANNI - Assessore
5) CAMPAGNOLI ARMANDO - Assessore
6) RIVOLA PIER ANTONIO - Assessore
7) VANDELLI LUCIANO - Assessore


Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

 
OGGETTO: DIRETTIVA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2003: 'UTILIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO'. 
COD.DOCUMENTO SPS/05/3013
PROGR. N. 279/2005 N. ORDINE 75 2
Prot. n. (SPS/05/3013)
_____________________________________________________________
 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
− la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 che, agli articoli 1 e 2, detta i principi e le finalità delle diverse forme di volontariato;
− la legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge precitata, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare:
− l'art. 8, comma 1, che indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;
− il comma 4 dello stesso articolo che demanda alla Giunta regionale l’approvazione, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, di direttive per gli Enti locali relative all’utilizzo di volontari;
Considerato che uno degli obiettivi fondamentali che la Regione si è posta con la nuova legge n. 24/2003 è quello di dotare tutto il territorio regionale di una disciplina organica di quelle forme di controllo e sorveglianza già diffuse da tempo sullo stesso territorio a sostegno delle funzioni di polizia locale;

Atteso che:
− la suddetta legge stabilisce già, agli artt. 2 e 3, le condizioni di svolgimento delle attività prestate dai volontari, i requisiti soggettivi che questi devono possedere e le finalità dei rapporti con le associazioni di volontariato;
− la delicatezza di tale materia impone comunque la necessità di definire delle direttive da indirizzare agli Enti locali, al fine di evitare che vengano adottate modalità operative e d’impiego dei volontari diverse tra i vari enti e di assicurare piuttosto un impiego omogeneo di queste figure e un'adeguata uniformità sul territorio regionale;
Considerato che nella seduta della Conferenza RegioneAutonomie locali del 24 gennaio 2005 è stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/2003;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
− n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
− n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e n. 1529/2003;
Su proposta dell'Assessore all’Innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;
A voti unanimi e palesi
 

d e l i b e r a
 

1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, la Direttiva in materia di utilizzazione del volontariato, in applicazione dell’art. 8 della L.R. n. 24/2003;
2) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente direttiva non si applicano alle attività di volontariato previste da altre leggi regionali per le quali vale la disciplina specifica;
3) di stabilire che la presente direttiva avrà applicazione trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
 

Direttiva in applicazione dell’art. 8 della Legge Regionale n. 24/2003 – Volontariato
 

• Premessa
La norma sul volontariato in oggetto rappresenta una specifica articolazione della Legge quadro sul Volontariato, la n. 266 dell'11/08/91, che detta i principi e le finalità delle diverse forme di volontariato, e della Legge regionale 2/9/96 n. 37, di attuazione della legge suddetta, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e, pertanto, la disciplina di cui alla presente direttiva non si applica alle attività di volontariato previste da altre leggi regionali per le quali vale la disciplina specifica.


• Finalità ed obiettivi
Al comma 1 dell’art. 8 la L.R. n. 24 indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato;
esse sono volte a realizzare una presenza attiva sul territorio con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale. Tale attività si configura, inoltre, come un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia Locale. Lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere  improntato ad una figura amica e rassicurante che, mediante una attenta capacità di ascolto della comunità presso la quale è chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo:
• delle azioni di prevenzione;
• delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
• delle attività di educazione e sicurezza stradale;
• di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
• del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
• del senso civico della cittadinanza;
• di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.


Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.
Dato il particolare rilievo dell’attività svolta, specie quando questa assume carattere continuativo e diffuso, si ritiene utile, da parte delle Amministrazioni di riferimento, l’attivazione di forme di comunicazione e di coinvolgimento delle parti sociali sulle caratteristiche dell’iniziativa.

 
• Potere di accertamento
Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge regionale individua per l’utilizzo di tali forme di volontariato, è da escludere la possibilità di accertamento, compreso l’accertamento dell’identità personale, e contestazione, da parte di queste ultime, delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento.
Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, invece, per il tramite di una qualificata attività di segnalazione delle problematicità riscontrate finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale. Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull’eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto.

Individuazione e impiego dei volontari


• Individuazione
L’amministrazione locale individua, tra i propri servizi, la struttura unitariamente responsabile delle seguenti funzioni: individuazione nominativa dei volontari, anche valorizzando le indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 8, comma 2, lettera b della legge 24/2003, formazione dei volontari, verifica dell’esistenza, o attivazione, di una adeguata copertura assicurativa per gli stessi.
La struttura individuata mantiene aggiornato un registro nominativo dei volontari da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per ciascuno di essi, delle condizioni di cui all’art. 8 comma 2 lettera b, c e d della legge n. 24/2003. Su tale registro sono altresì riportate ulteriori specifiche competenze attribuite al singolo volontario tra quelle aventi possibile rilevanza per l’organizzazione delle attività di cui alla presente direttiva, quali: pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento la sospensione o la cancellazione del volontario dal registro.


• Copertura assicurativa
I volontari inseriti nelle attività di cui alla presente direttiva dovranno essere coperti, per iniziativa dell’amministrazione di riferimento, almeno da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, con massimale non inferiore ai 75.000 euro, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a 1.500.000 euro. Tale assicurazione può essere attivata anche tramite convenzione con i soggetti associativi del volontariato in applicazione dell’art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 – Legge quadro sul volontariato.

 
• Formazione
L’amministrazione locale garantisce direttamente, o per il tramite di un centro di formazione accreditato, la formazione dei volontari la cui durata e contenuti minimi è individuata nell’allegato A).
L’amministrazione rilascia al singolo volontario un attestato, contenente gli estremi del corso, con cui si riconosce l’esito positivo del processo formativo. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva l’amministrazione locale può certificare che il volontario ha già assolto in precedenza l’obbligo formativo in oggetto e rilascia anche in questo caso un attestato nelle stesse forme di cui al precedente comma.


• Dipendenza
Ai fini di attestare quanto previsto all’art. 8 comma 2, lettera a, della legge 24/2003, ovvero che i “volontari operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale”, la struttura di polizia locale di riferimentodefinirà e manterrà aggiornato:

1) uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l’attività svolta dai volontari, l’individuazione oraria e l’area territoriale di tale attività, l’identità dei volontari coinvolti, l’operatore di polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività;


2) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su quanto segnalato.


• Segni distintivi
Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini dei volontari di cui alla presente direttiva inseriti nell’apposito registro, l’amministrazione locale provvederà obbligatoriamente a dotare gli stessi di un tesserino di riconoscimento, riportante i dati identificativi del volontario ed una fotografia formato tessera, e di un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale sia riportato in evidenza la definizione attribuita dall’ente a tale attività (es. Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il nome dell’ente. Tali dotazioni di identificazione andranno tempestivamente ritirate in caso di sospensione o cancellazione del volontario dal registro, per iniziativa della struttura a cui il registro è stato attribuito in gestione. I volontari, nell’espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere presso di sé il tesserino di
riconoscimento e ad indossare correttamente il corpetto o il bracciale. L’eventuale utilizzo di divise o altri simboli di
riconoscimento associativo da parte dei volontari deve essere espressamente autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di riferimento nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 2, della legge 24/2003 e, nel caso di
convenzione con le associazioni di volontariato, esplicitamente previsto dalle stesse.


• Convenzioni
Essendo l’unica finalità delle convenzioni con le associazioni di volontariato quella di offrire “supporto organizzativo” ai propri associati abilitati a svolgere funzioni di volontariato, si individua nella struttura di polizia locale il referente necessario per la programmazione e la gestione delle attività previste dalle intese raggiunte con le associazioni.
Le Province che intendessero sviluppare, anche tramite  convenzioni, le attività di volontariato di cui alla presente direttiva devono darne informazione preventiva ai Comuni del proprio territorio al fine di coordinare tali convenzioni con le altre eventualmente attivate con i medesimi soggetti dai Comuni stessi.


• Applicazione
La presente direttiva si applica trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore.


Allegato A): Formazione
I volontari coinvolti nelle attività di cui all’art. 8 della L.R. 24/03 dovranno seguire un programma formativo minimo di
venti ore complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro ore ciascuno) che dovrà essere incentrato
su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate.
Ogni amministrazione articolerà la formazione in relazione alla specificità delle problematiche presenti sul territorio e alle caratteristiche della propria struttura con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:
• i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il concetto di sicurezza urbana, il ruolo specifico dei volontari;
• il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia amministrativa locale, alla polizia stradale, alla polizia giudiziaria;
• individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti anche nell’ottica della propria incolumità fisica;
• nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento;
• l’organizzazione interna all’amministrazione, con particolare riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi più direttamente coinvolti nelle politiche di sicurezza urbana quali: polizia locale, servizi sociali, manutenzione, servizi sanitari; il ruolo delle circoscrizioni; le relazioni con le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia nazionali;
• vecchie e nuove dipendenze: stili e luoghi di consumo;
• le diversità etniche e religiose e la convivenza nella diversità.
 

Le prime tre aree sono considerate obbligatorie.